Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte di appello di cui all'articolo 1, rivedendo le piante organiche di altri uffici, nell'ambito delle esistenti dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia.